L’omesso versamento dei contributi per gli agenti di commercio non configura il reato di cui all’articolo 2 del D.L. n. 463/1983 ed è sanzionabile solo in via amministrativa, ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento ENASARCO. È quanto ha chiarito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione assolvendo con formula piena un imprenditore.
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ENASARCO. Omissione contributiva non è reato (137 kB)
ENASARCO. Omissione contributiva non è reato - Giustizia e sentenze n. 56 - 2017
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