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L’impugnazione è inammissibile se l’atto d’appello non è stato notificato al contribuente nel domicilio eletto presso il proprio difensore e nel caso in cui la parte appellata non si costituisca. In questo caso, infatti, la notifica è inesistente. Deve invece considerarsi valida la notifica dell’atto di gravame a mani di un parente dell’avvocato presso il quale il contribuente ha eletto domicilio. È quanto si ricava da due recenti pronunce di legittimità: la sentenza 19 marzo 2014 n. 6378 della Sezione Tributaria e l’ordinanza n. 6476 del 20 marzo 2014 della Sesta Sezione Civile – T (qui allegata).
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