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Dalla lettura di una recente pronuncia della Corte di Cassazione, emerge che la mancata risposta agli inviti, questionari e richieste degli Uffici finanziari non innesca la sanzione dell’inutilizzabile della documentazione prodotta in sede giudiziale, ai sensi dell’art. 32, comma 4, D.P.R. n. 600/73, se il contribuente non è stato precedentemente avvertito circa le conseguenze di un’eventuale inottemperanza. In ogni caso la preclusione probatoria in discorso non opera con riguardo ai documenti diversi da quelli specificamente richiesti. Ricorre, invece, l’esimente della forza maggiore, quando la condotta omissiva è imputabile esclusivamente al consulente fiscale infedele, che per tale ragione è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. In questo caso l’omissione del contribuente non equivale a un rifiuto di esibizione.
(prezzi IVA esclusa)