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La pericolosità sociale concerne coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Né ciò viene meno nell’ipotesi in cui l’evasore abbia aderito al cd. scudo fiscale. A precisarlo è la Corte di Cassazione – sezione penale – nella sentenza n.15486 del 26 aprile 2022.
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