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Il provvedimento di fermo dell’autovettura è nullo, ove emanato da un ufficio di Equitalia diverso da quello del luogo di residenza del contribuente. È quanto emerge dalla sentenza n. 8049/17 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione. Si tratta di una pronunzia che interpreta le disposizioni sul servizio nazionale di riscossione, di cui al D.L. n. 203 del 2005, sotto il profilo della distinzione per ambiti territoriali dei soggetti concessionari.
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