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Nel caso di frodi cosiddette “carosello”, l’IVA che figura pagata al cedente in via di rivalsa non è detraibile, in quanto a essa non soltanto non corrisponde un versamento all’Erario, ma non corrisponde un’attività economica effettiva, in quanto il trasferimento all’intermediario formale ha il solo fine abusivo di avvantaggiarsi della detrazione. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione – Sezione Quinta Civile -, con la sentenza 11667/13 (depositata il 15 maggio 2013).
(prezzi IVA esclusa)