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Quando il giudizio è riassunto dopo il rinvio della Cassazione, in conseguenza dell’erronea attribuzione dell’onere probatorio, la Commissione tributaria non può considerare, ai fini della decisione, gli eventuali documenti nuovi prodotti dalle parti in causa, salvo che la produzione non sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dal mutamento del thema decidendum o probandum per effetto della stessa sentenza di annullamento, oppure dall'impossibilità a provvedere in precedenza per causa di forza maggiore.
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