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Va disatteso l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito, peraltro appoggiato dalla prevalente dottrina, favorevole all’affermazione della giurisdizione delle Commissioni tributarie in ordine al mancato assenso dell’Agenzia delle Entrate alle proposte di transazione fiscale, dovendosi invece affermare la giurisdizione del giudice ordinario. Deve dunque riconoscersi la prevalenza della ratio concorsuale su quella fiscale, laddove l’"incidente tributario" della transazione fiscale è essenzialmente finalizzato alla definizione concordataria o di ristrutturazione debitoria della crisi di impresa, secondo le regole procedurali dettate per tali procedure concorsuali e di quelle più specifiche di cui all'art. 182 ter, LF.
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