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Con la recente sentenza n. 3014 del 27 gennaio 2011, i giudici della Cassazione penale si sono pronunciati in ordine ai limiti entro cui è consentito al professionista tutelare l’inviolabilità del proprio studio professionale. In particolare, la questione ha riguardato il caso di un professionista che allo scopo di impedire l’accesso allo studio ad una propria cliente, nella circostanza particolarmente “esuberante”, ha procurato alla stessa lesioni. In sostanza, il quesito posto è se l’esercizio del diritto all’inviolabilità del proprio domicilio (nel caso specifico studio professionale) può spingersi fino a giustificare la violenza commessa dal professionista. Partendo dalle considerazioni formulate dalla Suprema Corte, intendiamo definire i limiti di estensione del diritto all’inviolabilità del domicilio.
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