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In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 20 del Dpr. 26 aprile 1986 n. 131, nella versione attualmente vigente, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione deve avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali. Si riafferma così la natura di "imposta d'atto" dell'imposta di registro, anche considerato che un'interpretazione della norma in chiave antielusiva provocherebbe incoerenze nell'ordinamento, quantomeno a partire dall'introduzione dell’abuso del diritto, e «consentirebbe all'Amministrazione finanziaria di non applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale e di svincolarsi da ogni riscontro di indebiti vantaggi fiscali, precludendo di fatto al contribuente ogni legittima pianificazione fiscale. Le disposizioni che, con interpretazione autentica, hanno chiarito tale disciplina hanno peraltro efficacia retroattiva e sono quindi applicabili anche agli atti stipulati in epoca antecedente alla loro entrata in vigore, per i quali i processi dinanzi ai giudici tributari siano ancora pendenti.
(prezzi IVA esclusa)