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Con la Sentenza n.11623 del 16 giugno 2020, la Corte di Cassazione, cassando la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, ha rinviato al giudice di merito la valutazione in ordine alla tipologia di reddito del contribuente, oggetto di controllo attraverso le indagini finanziarie - lavoro autonomo, di capitale o da attività di impresa –, fermo restando che è configurabile una “holding” di tipo personale allorquando una persona fisica, che sia a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie, svolga professionalmente, con stabile organizzazione, l’indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle società medesime, non limitandosi, così, al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio.
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