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La definizione di crediti inesistenti di cui al novellato art. 13 del D.lgs. n. 471 del 1997 - basata sul duplice presupposto della mancanza totale o parziale del presupposto costitutivo dei crediti medesimi e della non riscontrabilità della compensazione indebita mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 - non ha rilevanza in sede penale, e quindi ad essa non può farsi riferimento ai fini dell’accertamento del reato previsto dall’art. 10-quater del D.lgs. n. 74 del 2000.
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