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L'indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti è inclusa tra le “indennità per la
cessazione di rapporti di agenzia”, che prescinde dall'origine codicistica o contrattuale
dell'indennità stessa; di conseguenza, dal primo gennaio 1993, data di entrata in vigore della
nuova regolamentazione, l'indennità è deducibile secondo il principio di competenza e non per
cassa, ed è irrilevante il carattere aleatorio della stessa.
(prezzi IVA esclusa)