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Ai fini del rispetto dell’art. 2125 cod. civ., i limiti di oggetto, di tempo e di luogo del patto di non concorrenza devono essere determinati o, quantomeno, determinabili sin dal momento della conclusione di tale negozio giuridico in modo da consentire una corretta formazione del consenso delle parti in sede di stipula. Lo ha precisato la Sezione Lavoro della Corte di cassazione che, nel caso di specie, ha accolto il ricorso di una consulente finanziaria.
(prezzi IVA esclusa)