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Con l’ordinanza n. 8645 del 16 marzo 2022, la Corte di Cassazione ha affermato che nel caso in cui il contribuente – nella qualità di amministratore di fatto di una S.r.l. – venga ritenuto un soggetto interposto dalla società nella percezione dei maggiori redditi derivanti dall'attività sociale, incombe su di lui l'onere di provare di non essere stato interposto e che i versamenti e i prelevamenti riscontrati sui conti correnti a lui riconducibili non derivano dall'esercizio dell'attività economica svolta dall'ente societario.
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