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Secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di accertamento tributario, la produzione in giudizio, da parte del contribuente, di documenti non esibiti in sede amministrativa non è ammessa, ai sensi dall'articolo 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, solo a fronte dello specifico presupposto - la cui prova incombe sull'Amministrazione finanziaria - costituito dall'invito specifico e puntuale all'esibizione in sede precontenziosa, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza.
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