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Non si può negare la collocazione ipotecaria nello stato passivo del fallito al credito vantato da Equitalia in base all’articolo 77 del D.P.R. 602/73: la revoca fallimentare è prevista soltanto per le ipoteche di tipo giudiziale e volontario, mentre quella vantata dall’agente dalla riscossione non è sorretta da un
provvedimento giudiziale, bensì amministrativo. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 3298, del 1° marzo 2012.
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