Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Il professionista è tenuto al versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive quando si avvale in modo non occasionale delle prestazioni di un altro professionista, inerenti alla propria attività, anche se si tratta di un praticante. In linea di principio, la finalità del ricorso a praticanti è di impartire loro istruzione professionale piuttosto che di avvalersi della loro opera per incrementare il reddito dello Studio, ma ciò non esime il Giudice di merito dalla necessità di verificare se, in concreto, anche in ragione della consistenza dei compensi corrisposti al praticante, quest'ultimo abbia contribuito alla produttività del “dominus”.
(prezzi IVA esclusa)