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Il presupposto dell'autonoma organizzazione, richiesto dall’art.2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, ricorre quando il professionista responsabile dell'organizzazione si avvalga, pur senza un formale rapporto di associazione, della collaborazione di un altro professionista, stante il presumibile intento di giovarsi delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente. A ribadirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.27435 del 19 novembre 2020.
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