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La Corte di cassazione ha affermato che, in relazione al delitto di cui all’art. 10-ter del D.lgs. n. 74 del 2000, l’integrale estinzione del debito IVA dopo l’apertura del dibattimento di primo grado rappresenta, per effetto della “Riforma Cartabia”, una condotta da valutare ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., in quanto tale norma, nel testo modificato, consente di valorizzare la condotta “susseguente” al reato.
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