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Non può essere chiamato a rispondere del reato di dichiarazione fraudolenta, ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. n. 74 del 2000, neppure a titolo di tentativo, colui il quale ricopre la carica di amministratore quando è acquisita e registrata la fattura falsa, se poi questa è utilizzata dal successore. Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si consuma, infatti, nel momento della presentazione della dichiarazione e non già nel momento in cui detti documenti vengano registrati in contabilità. Pertanto le condotte pregresse alla presentazione della dichiarazione fraudolenta restano, sul piano penale, totalmente irrilevanti.
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