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Il verificarsi di un evento, dotato delle caratteristiche della forza maggiore, che impedisca il realizzarsi delle condizioni per usufruire dell’agevolazione “prima casa” evita la decadenza dal beneficio. Infatti, il contribuente può opporsi con successo all’avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale se il trasferimento della residenza oltre il termine di legge è dipeso per fatto del Comune e/o di terzi oppure dalla necessità, sorta dopo l’acquisto, di mettere in sicurezza l’abitazione.
È quanto emerge da due recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione (sentenza n. 18770/2014 e ordinanza n. 19247/2014 pubblicate, rispettivamente, il 5 e l’11 settembre).
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