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Le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Lo stabilisce il comma 4 dell’articolo 32 del D.P.R. n. 600/73, disposizione che comunque non opera rispetto agli elaborati peritali e i documenti provenienti da altre Amministrazioni Pubbliche, che quindi possono essere esibiti dal contribuente per la prima volta in giudizio.
È quanto emerge sentenza n. 335/05/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo.
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