Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Il corrispettivo pattuito nelle operazioni di locazione immobiliare con patto di futura vendita, o con prelazione di vendita, deve essere assoggettato a IVA al momento della stipula del contratto e non a quello del successivo rogito notarile per il trasferimento della proprietà dell’immobile al promissario
acquirente. È la precisazione che giunge dalla Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile, sentenza 13 settembre 2013, n. 20975.
(prezzi IVA esclusa)