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Ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. E dunque il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi. In altri termini deve essere respinta la tendenza ad espandere il concetto di identità del fatto fino a richiedere, quale presupposto per la sua sussistenza, la sola generica identità della condotta, essendo invece necessario analizzare tutti gli elementi costitutivi. L'art. 2 del Dlgs. 74/2000, in tema di dichiarazione fraudolenta, individua un reato che si consuma nel momento della presentazione o della trasmissione in via telematica della dichiarazione. Tale delitto ha natura istantanea e si consuma con la presentazione della stessa dichiarazione annuale, con la conseguenza che il comportamento di utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si configura come ante factum meramente strumentale alla realizzazione dello stesso reato. La condotta criminale è pertanto compiutamente attuata con la presentazione della dichiarazione fraudolenta, senza che i successivi sviluppi del rapporto tributario abbiano incidenza sul reato ormai perfezionato.
(prezzi IVA esclusa)