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La condotta del dipendente pubblico che attesta falsamente la propria presenza in servizio è penalmente rilevante anche se non arreca un danno patrimoniale alla P.A. L'offensività della condotta va rapportata, infatti, alla capacità decettiva della falsa attestazione, ossia alla sua offensività diretta a compromettere il bene giuridico della pubblica fede.
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