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La peculiare natura della cartella di pagamento, che è assimilabile ad un precetto, non impedisce l'emissione e la notifica della stessa anche dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo, non costituendo questa l'inizio della procedura esecutiva, il cui incipit è rappresentato dal pignoramento, e non rientrando, quindi nel perimetro di cui all'art. 168 della Legge fallimentare. La notifica dell'atto esattoriale non viola dunque in questo caso il divieto dei creditori di agire in via esecutiva.
(prezzi IVA esclusa)