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Nel mese di gennaio sono state pubblicate due importanti sentenze di legittimità, che hanno affrontato il tema della responsabilità penale dell’imprenditore che non ha versato l’IVA, esposta in dichiarazione, entro il termine per il versamento dell’acconto inerente al periodo d’imposta successivo, per un ammontare superiore a 50 mila euro per ciascun periodo d’imposta.
Ad avviso della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, il reato di omesso versamento dell’IVA non si configura nel caso in cui il contribuente abbia superato la soglia di punibilità penale (euro 50 mila) a causa di un errore del commercialista (sentenza 22 gennaio 2014 n. 2882), mentre può sperare di uscire indenne dal processo penale il legale, rappresentante dell’azienda in crisi, che dimostra l’impossibilità incolpevole di pagare l’IVA a debito (21 gennaio 2014 n. 2614).
(prezzi IVA esclusa)