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L’accertata superiorità del canone di locazione dichiarato dalla contribuente rispetto al "valore normale" del bene locato in base alle quotazioni OMI, ha costituito, nel costrutto argomentativo del giudice di appello, solo un elemento presuntivo che, unitamente ad ulteriori e distinti elementi indiziari, stimati gravi, precisi e concordanti (quali l'identità delle compagini sociali, i passaggi di proprietà dell'immobile, il ribaltamento dei canoni di leasing in capo alla contribuente) avevano legittimato l'accertamento analitico-induttivo in questione. È questo, in sintesi, il principio espresso dagli Ermellini, con l’ordinanza n.8812 del 30 marzo 2021.
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