3 marzo 2016

Omissione contributiva. Depenalizzazione

Giustizia e sentenze n. 17 - 2016

Il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016, ha trasformato in illecito amministrativo la condotta prevista dall'articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463 del 1983, purché l’omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui.
Pertanto non è perseguibile penalmente, ma rischia solo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000, il datore di lavoro che non versa le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti per importi non eccedenti 10.000 euro.
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Omissione contributiva. Depenalizzazione - Giustizia e sentenze n. 17 - 2016
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