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In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, ai fini della detraibilità Iva, la prova che deve essere fornita dall’Amministrazione finanziaria si incentra sulle due circostanze dell'oggettiva fittizietà del fornitore e del fatto che l'acquirente del bene o del servizio era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente, potendo l’Agenzia assolvere al suo onere anche fornendo indizi idonei a integrare una presunzione semplice. Ai fini invece della deducibilità dei costi, la disciplina del comma 4-bis dell'art. 14 della legge n. 537 del 1993 comporta che, poiché nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti i beni acquistati, di regola, non sono stati utilizzati direttamente per commettere il reato, ma per essere commercializzati o utilizzati nel ciclo produttivo, perché i costi relativi alle dette operazioni non siano deducibili non è più sufficiente il coinvolgimento, anche consapevole, dell'acquirente, ma resta tuttavia, sempre ferma la necessità della verifica della concreta deducibilità degli stessi costi in relazione ai requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.
(prezzi IVA esclusa)