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La Corte di Cassazione – con l’ordinanza n.17335 del 27 maggio 2022 – ha ritenuto che il presupposto della legittimità del provvedimento impugnato, attinente alle ragioni per le quali sono state in parte disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, non possa estendersi alla adeguatezza e completezza delle risposte date dall’Amministrazione finanziaria alle osservazioni poste dal contribuente, dovendosi limitare la valutazione di legittimità alla constatazione della sussistenza formale dell'adempimento procedimentale in questione da parte dell'Ente impositore.
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