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L’affidamento diretto, da parte di una pubblica amministrazione, di un incarico legale finalizzato all’introduzione di una singola causa non rientra tra i servizi giuridici di cui all'allegato B, n. 21, del Codice degli Appalti, in quanto trattasi di contratto d'opera professionale e non di un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata. In applicazione del suddetto principio di diritto il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 2730, depositata l’11 maggio 2012, ha riconosciuto la liceità dell’incarico diretto conferito da parte di un’amministrazione provinciale a due avvocati, per l’impugnazione di un lodo arbitrale.
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