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In tema agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa”, la circostanza che l’acquirente abbia chiesto l'applicazione del beneficio invocando il criterio della residenza preclude la possibilità di far successivamente valere l’altro criterio concorrente (ossia lo svolgimento dell’attività lavorativa nel Comune in cui è ubicato l’immobile), ai fini del mantenimento del trattamento agevolato.
(prezzi IVA esclusa)