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In ipotesi di acquisto in comunione legale tra coniugi, il trasferimento della residenza da parte di uno solo di loro – la moglie oppure il marito – non comporta la decadenza (per la metà) dall’agevolazione c.d. “prima casa”, se si realizza la coabitazione nell’immobile. La coabitazione con il coniuge costituisce un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari. Pertanto ciò che rileva non è tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia.
È quanto emerge dalla sentenza 28 giugno 2016 n. 13334 della Sezione Tributaria della Cassazione.
Si tratta di una pronuncia che prosegue nel solco interpretativo tracciato da Cass. n. 16355/2013, Cass. n. 10626/2015, n. 25889/2015 e Cass. n.1494/2016.
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