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Nell’ambito dell’attività di verifica del corretto adempimento degli obblighi tributari, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D.P.R. n. 600 del 1973, non possono essere presi in considerazione, a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio. Tale preclusione, tuttavia, non può operare, qualora l’inottemperanza avvenga per causa non imputabile al contribuente, quindi per forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo.
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