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L’istituto del raddoppio dei termini decadenziali per l’accertamento, può operare solo se la condotta del contribuente integra uno dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000. Il raddoppio dei termini, pertanto, non può trovare applicazione con riferimento all’Irap perché le violazioni inerenti a tale tributo non hanno rilevanza penale.
È quanto ha avuto modo di chiarire la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la sentenza n. 255/30/2014, pubblicata il 21 gennaio.
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