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L’Amministrazione Finanziaria può legittimamente sospendere la richiesta di rimborso IVA, se il contribuente è accusato di frode fiscale. Tale misura ha natura cautelare, in quanto perdura sino all’esito del procedimento penale instaurato a carico dell’istante, potendo sfociare in un diniego definitivo o, nel caso di assoluzione, nell’erogazione del rimborso. È quanto si evince dalla ordinanza 25 marzo 2013, n. 7630, della Corte di Cassazione
(prezzi IVA esclusa)