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Nel reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, quando l’immobile oggetto di donazione non è l’unico presente nel patrimonio dell’imputato, la sentenza di condanna deve essere adeguatamente motivata con riguardo alla simulazione dell’atto di liberalità e alla sua idoneità a rendere inefficace l’azione di recupero del Fisco. È quanto si ricava dalla sentenza n. 30497/2016 della Corte di Cassazione dalla quale emerge altresì che, affinché si configuri il reato in parola, non è necessario che la procedura di riscossione coattiva abbia avuto inizio, poiché l’art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000 contempla un reato di “pericolo”.
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