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La Quinta Sezione Tributaria della Cassazione, con sentenza 19 ottobre 2016 n. 21142, chiarisce che la presunzione relativa di liberalità, prevista dall’art. 26 comma 1 del D.P.R. n. 931 del 1986, ai fini
dell'imposta di registro sugli atti di trasferimento tra coniugi o parenti in linea retta, è applicabile anche per gli altri tributi, in tutte le controversie la cui soluzione dipende dalla qualificazione dell'atto come a titolo oneroso o a titolo gratuito. Pertanto la presunzione in parola può essere utilizzata dal contribuente per contestare l'accertamento da “redditometro” con cui s’individuava un reddito conseguente all’acquisto di un immobile il cui dante causa è il coniuge o un parente in linea retta.
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