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Dalla lettura di una recente ordinanza della Corte di Cassazione emerge che, in tema di processo tributario, i documenti richiesti dall’Agenzia delle Entrate attraverso l’invio di un questionario ed esibiti dal contribuente soltanto in giudizio, non sono utilizzabili al fine di fornire la prova contraria in caso di accertamento di maggior reddito sulla base del “redditometro”, salvo il caso dell’indicazione «chiara ed esplicita» nel ricorso di primo grado della causa ostativa all’adempimento in via amministrativa.
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