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Ai fini del regime di esenzione previsto dall'articolo 19 della Legge n. 74 del 1987, l’Amministrazione finanziaria non può distinguere tra accordi, comportanti trasferimenti immobiliari, integranti il contenuto essenziale della separazione e accordi tra i coniugi stipulati in occasione della separazione poiché devono ritenersi esenti dall’imposta di registro tutti gli atti di trasferimento immobiliare che s’inseriscono nel quadro globale degli accordi di separazione e divorzio, e non soltanto quelli attuativi degli obblighi connessi all’affidamento della prole, al suo mantenimento o a quello del coniuge, o al godimento della casa familiare.
È quanto emerge dalla sentenza 3 febbraio 2016 n. 2111 della Sezione Tributaria della Cassazione.
(prezzi IVA esclusa)