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Con la pronuncia n. 1451 del 18 gennaio 2022, la Corte di Cassazione ha confermato il quadro probatorio riscontrato dal giudice di appello e le relative responsabilità degli amministratori. In particolare, la frode Iva commessa attraverso l'interposizione fittizia tra persone fisiche e soggetti passivi Iva del contribuente non operativo che, dopo avere "acquistato" cartolarmente da privati due immobili adibiti ad alberghi - operazioni soggette ad imposta di registro, con definizione, in adesione, dei relativi avvisi di accertamento - li aveva, nelle stesse date, "rivenduti", sempre cartolarmente, a due società di leasing, evadendo, il pagamento dell'Iva dovuta e incassando quella versata dalle società di leasing acquirenti, oltre il prezzo corrisposto da queste ultime (in misura ingiustificatamente maggiorato).
(prezzi IVA esclusa)