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Un avviso di rettifica in tema di imposta di registro deve ritenersi adeguatamente motivato laddove riproduca il contenuto essenziale degli atti utilizzati come termini di comparazione, con la specificazione che trattasi di valori dichiarati o accertati, senza che ne derivi a cascata l'obbligo di allegare o riportare eventuali avvisi di accertamento ad essi relativi. È questo sostanzialmente il pensiero espresso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n.381 del 10 gennaio 2022.
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