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La Corte di cassazione, in tema di reati tributari, ha affermato «che anche le dichiarazioni integrative rientrano nel campo applicativo dell’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, qualora, ove siano superate le soglie di punibilità contemplate dal legislatore, le stesse introducano, come nella vicenda in esame, elementi attivi non conformi a quelli effettivi o elementi passivi inesistenti (o fittizi, secondo la versione previgente della norma)».
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