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Con l’ordinanza n. 25811 del 23 settembre 2021 la Corte di Cassazione ha affermato che l'IVA indebitamente detratta, come tale disconosciuta dall'Amministrazione finanziaria, è per definizione inidonea a costituire una posta attiva del bilancio, visto che il disconoscimento si traduce nella negazione di un credito e quindi non può costituire utile extrabilancio.
(prezzi IVA esclusa)