Con l’ordinanza n.14853 dell’11 maggio 2022 la Corte di Cassazione ha ritenuto che il professionista che detiene in locazione lo studio dove esercita l’attività non possa detrarre l’Iva per le spese di ristrutturazione sostenute.
Indice argomenti
Premessa
Il fatto oggetto dell’ordinanza della Cassazione n.14853/2022
Il pensiero degli Ermellini
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