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Il Datore di lavoro che non versa all’I.N.P.S. le trattenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti può incorrere nel reato previsto dall’articolo 2, comma 1-bis, della L. n. 638 del 1983 anche nel caso in cui l’azienda stia attraversando un momento di crisi di liquidità a causa alla revoca di un fido bancario e del fallimento di importanti clienti. Ciò, in quanto sussiste l’obbligo per il Datore di accantonare le somme destinate all’Istituto previdenziale.
(prezzi IVA esclusa)