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L’accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili può essere fondato anche soltanto sull’esistenza di uno scostamento tra il minor prezzo indicato nell’atto di compravendita e l’importo del mutuo erogato all’acquirente. E’ questo, in sintesi, il principio espresso dagli Ermellini con l’ordinanza n.18890 dell’11 settembre 2020.
(prezzi IVA esclusa)