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La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 40477, del 12 settembre 2018, ha affermato che nel reato di bancarotta fraudolenta la dichiarazione di fallimento è un elemento costitutivo del reato stesso e non una condizione oggettiva di punibilità: ne deriva che il reato si perfeziona in tutti i suoi elementi costitutivi solo nel caso in cui il soggetto, che abbia commesso anche in precedenza attività di sottrazione di beni aziendali, sia dichiarato fallito.
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